STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE REC
Articolo 1: DENOMINAZIONE
Sotto la denominazione “Associazione REC” è costituita un’associazione per una durata illimitata apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, retta dal presente statuto e dagli art.60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
Articolo 2: SEDE
L’associazione ha sede a Lugano.
Articolo 3: SCOPO
L’associazione REC ha per scopo:
La promozione della cultura audio-visiva. L’ideazione, la produzione, la realizzazione e la postproduzione di prodotti audiovisivi e culturali. La ricerca, lo studio, l’engineering, la progettazione e la consulenza nel campo delle comunicazioni elettroniche, dei massmedia audio visivi, dell’informatica e delle applicazioni multimediali. L’organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione ed interventi in campo sociale. La partecipazione a società hard e soft. L’acquisizione, la partecipazione e la gestione di mercati e progetti.
Articolo 4: OBIETTIVI
L’obiettivo dell’associazione REC è promuovere la cultura audiovisiva.
Articolo 5: SOCI
5.1. Ammissione
L’associazione comprende:
a) soci attivi (con diritto di voto);
b) soci sostenitori (senza diritto di voto).
Possono diventare soci dell’associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne sostengono i principi e pagano il contributo stabilito annualmente dall’assemblea.
Per essere ammessi quali soci attivi dell’associazione REC è necessario ottenere l’accordo dell’unanimità dell’assemblea generale dei soci.
La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al comitato e l’assemblea è sola abilitata ad accettare o respingere una domanda di ammissione. L’assemblea non ha nessun obbligo di motivare la sua decisione. La qualità di socio sostenitore si acquista versando un sostegno finanziario (la quota minima è decisa annualmente dall’assemblea generale) e la richiesta deve venir accettata dal comitato.
La qualità di socio implica il riconoscimento senza riserve dello statuto sociale.
L’ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo.
5.2. Dimissioni ed esclusioni
La qualità di socio si perde:
a) con le dimissioni con effetto per la fine di un anno civile se le dimissioni sono state annunciate per iscritto con un preavviso di almeno tre mesi;
b) con l’esclusione che può essere pronunciata in ogni tempo dalla maggioranza di due terzi dell’Assemblea generale, in caso di mancato pagamento dei contributi o qualora il socio abbia tenuto una condotta contraria allo scopo, agli statuti, agli interessi o alla reputazione dell’associazione.
Articolo 6: QUOTA SOCIALE
Ogni socio deve versare all’associazione una quota sociale, il cui importo è fissato di anno in anno dall’assemblea sociale su proposta del comitato.
La quota sociale iniziale è fissata in CHF 100.- (franchi svizzeri cento).
Articolo 7: MEZZI FINANZIARI
I proventi dell’associazione REC sono costituiti:
dal ricavato delle quote dei soci;
dalle donazioni o legati o altre elargizioni a favore dell’associazione;
dalle sovvenzioni di enti pubblici e privati;
dal ricavato delle attività organizzate o svolte dall’associazione.;
da ogni altro bene o contributo che pervenga all’associazione a qualsiasi titolo.
Articolo 8: ORGANI
Gli organi dell’associazione REC sono:
l’assemblea generale dei soci
il comitato
l’ufficio di revisione
Articolo 9: ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L’assemblea generale dei soci è l’organo supremo dell’associazione REC, cui spettano in particolare i seguenti poteri:
1) l’esame e l’approvazione del rapporto annuale, dei conti di esercizio e del rapporto di revisione;
2) l’approvazione dei preventivi per l’anno seguente;
3) la nomina del presidente, del vicepresidente, del segretario e degli ulteriori membri del comitato;
4) la modifica dello statuto;
5) la nomina dell’ufficio di revisione;
6) la determinazione della quota sociale nei limiti statutari;
7) le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto o che le sono state sottoposte dal comitato;
8) la decisione dello scioglimento dell’associazione.
L’assemblea generale ordinaria dei soci ha luogo ogni anno, di regola nel corso del primo semestre.
Le assemblee generali straordinarie dei soci avranno luogo ogni qualvolta sia necessario, in modo particolare nei casi in cui il comitato lo consideri utile o se i revisori o almeno un sesto dei soci lo richiede per iscritto indicando l’argomento da trattare.
In quest’ultima ipotesi, il comitato deve convocare l’assemblea generale nei trenta giorni che seguono la richiesta scritta o entro sessanta giorni se la richiesta verte su di una proposta di modifica dello statuto.
Le convocazioni all’assemblea generale dei soci avvengono a cura del comitato che ne fissa anche l’ordine del giorno.
Le convocazioni sono indirizzate per iscritto ai soci personalmente almeno 15 giorni prima dell’assemblea e devono indicare l’ordine del giorno.
L’assemblea generale dei soci può deliberare validamente qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, salvo che si tratti di decisioni riguardanti la modifica dello statuto, lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’associazione, per le quali deve essere presente almeno i quattro quinti dei soci.
È ammessa esclusivamente la rappresentanza per il tramite di un altro socio. Un socio non può rappresentare più di una persona.
Nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all’ordine del giorno, salvo accordo unanime di tutti i soci dell’associazione.
Articolo 10: DIRITTI DEI SOCI
Ogni socio attivo, presente o rappresentato, ha un voto.
Un socio attivo impedito a presenziare all’assemblea generale può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio.
Le deleghe non sono cumulabili, nel senso che ogni socio non può rappresentare più di un socio.
Le persone giuridiche sono rappresentate dall’organo competente.
Articolo 11: IL COMITATO
Il comitato è composto da un minimo di tre membri, e più precisamente da un presidente, un vicepresidente ed un segretario, e da un massimo di sette membri eletti dall’assemblea generale dei soci per una durata di un anno. I membri del comitato sono rieleggibili.
Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, ma almeno due volte all’anno.
La maggioranza dei membri del comitato può esigere la convocazione da parte del presidente.
Le decisioni del comitato sono prese alla maggioranza semplice dei membri presenti.
In caso di parità di voto, fa stato il voto del presidente.
Le decisioni del comitato sono oggetto di un verbale firmato dal presidente e dal segretario o altro membro presente.
Ogni membro del comitato deve ricevere una copia del verbale.
Il comitato ha potere decisionale su tutto ciò che non è riservato all’assemblea generale dei soci e all’organo di controllo dallo statuto o per legge, in particolare decide il diritto di firma dei membri del comitato.
Il comitato deve presentare un rapporto annuale all’assemblea generale dei soci sull’attività svolta.
Il comitato tiene la contabilità delle entrate e uscite nonché dello stato patrimoniale dell’associazione.
Se l’associazione è iscritta a registro di commercio o tenuta a farlo perché per conseguire il suo fine esercita un’attività commerciale, deve tenere una contabilità commerciale secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 957 e seguenti del CO).
Articolo 12: L’UFFICIO DI REVISIONE
L’assemblea generale dei soci elegge ogni anno un revisore. Il revisore è rieleggibile.
L’esercizio annuale corrisponde all’anno civile.
I revisori devono verificare i conti e presentare un rapporto scritto all’assemblea generale dei soci sul bilancio e sul risultato di esercizio.
Articolo 13: RESPONSABILITÀ
L’associazione risponde delle sue obbligazioni esclusivamente col patrimonio sociale. È quindi esclusa ogni responsabilità personale dei soci e dei membri del comitato per gli impegni finanziari dell’associazione.
Articolo 14: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento dell’associazione è deciso all’unanimità dall’assemblea generale dei soci nel corso di una riunione straordinaria convocata appositamente con preavviso scritto inviato a tutti i soci per invio raccomandato almeno quindici giorni prima della data della riunione.
In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione, dopo pagamento dei debiti sociali, sarà suddiviso in parti uguali fra i membri del comitato.
Articolo 15: ENTRATA IN VIGORE
Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea generale dei soci tenutasi in data 11 settembre 2012 e modificati dall’assemblea generale dei soci in data 03 gennaio 2013.